martedì 3 maggio 2011

Analisi normativa e pratica sul turno (ex art. 97 comma 4 c.p.p.)

INTRODUZIONE

L’ADU - ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO - CON LA PRESENTE RELAZIONE INTENDE EVIDENZIARE IN MANIERA OGGETTIVA I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI DELLE SINGOLE OPZIONI DI RIFORMA RIGUARDANTI LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TURNO DI IMMEDIATA REPERIBILITA' EX ART. 97 CO. 4 C.P.P. PORTATE ALL’ATTENZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA.
LO STUDIO, DOPO UNA BREVE ANALISI DELLA  CORNICE NORMATIVA E DEI CONSEGUENTI PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA FIGURA DEL DIFENSORE D’UFFICIO, ANALIZZERA' LA RISPONDENZA DELLE SINGOLE IPOTESI DI MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TURNO DI REPERIBILITA' EX ART. 97 COMMA 4 C.P.P.A TALI PRINCIPI.
SUCCESSIVAMENTE, VERRANNO VALUTATI GLI ASPETTI STRETTAMENTE PRATICI CHE POSSONO FAR PROPENDERE PER L’UNA O PER L’ALTRA IPOTESI.
RITENENDOSI TALE LAVORO UN CONTRIBUTO DI ESPERIENZA CONCRETA UTILE A VALUTARE LE PROPOSTE OGGI ALLA STUDIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI DETTO SPECIFICO TURNO DI REPERIBILITA’, LA RELAZIONE SI CONCLUDERA’ CON LE VALUTAZIONI E LE PROPOSTE CHE CODESTA ASSOCIAZIONE RITIENE PIU’ CONFORMI, SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO CHE PRATICO, PER L’ESPLETAMENTO DELLA DIFESA D’UFFICIO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO E LA CORTE DI APPELLO DI ROMA,.         


QUADRO NORMATIVO
La normativa del codice di proceudra dedicata alla figura del difensore d'ufficio, che si sostanzia nell'art. 97 del c.p.p. così come modificato dal legislatore con la legge sulla difesa d'ufficio del 2001, permette di enucleare i principi di base regolanti ruolo del particolare difensore e i compidi dei Consigli degli Ordini Forensi nellagestione degli elenchi messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il reperimento del difensore d'ufficio.
Per quanto riguarda la figura del difensore d'ufficio, tali principi possono così sintetizzarsi:

A) PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIETA' DELLA DIFESA D'UFFICIO
La nomina da parte dell'Autorità Giudiziaria, configura la natura obbligatoria dell'incarico del difensore d'ufficio ed al medesimo tempo esclude la rilevanza di atteggiamenti volontaristici del difensore designato.
Infatti, il legislatore non ha previsto la possibilità che il difensore d'ufficio nominato possa decidere di non accettare l'incarico e di rinunciare al mandato.

B) PRINCIPIO DI IMMUTABILITA' E IMMANENZA DELLA DIFESA D'UFFICIO
In forza di tale principio il legislatore esclude interventi discrezionali dell'Autorità Giudiziaria volti a una rimozione officiosa dell'incarico.
Un unico temperamento a tale immutabilità può essere intravisto nella previsione dell'art. 97 comma 5 c.p.p. laddove recita "il difensore d'ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo" anche se il termine "sostituito" è inteso e previsto più per un ambito di applicazione della norma relativa a casi di temporanea assenza del difensore d'ufficio, casistica disciplinata dal quarto comma del citato art. 97 c.p.p.
Appare opportuno soffermarci sulla portata applicativa di tale principio, in forza del quale la nomina originaria del difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p. rimane di rara rimozione ex officio tant'è che è notoria la prassi invalsa nelle aule giudiziarie in cui, anche a seguito di reiterate assenze dello stesso, il magistrato ricorre a successive nomine di sostituto processuale ex art. 97 comma 4 c.p.p.
Ciò trova logica giustificazione proprio in quel concetto di immutabilità di difesa, valido sia per il difensore di fiducia che d'ufficio, che rappresenta una garanzia per la concreta attuazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

C) PRINCIPI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE IN  MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO
Il legislatore, nel demandare ai Consiglio degli Ordini Forensi il compito della gestione "amministrativa" della difesa d'ufficio, indica alcuni principi a cui tale compito deve ispirarsi; principi ricavabili dal disposto dell'art. 97 comma 2 c.p.p., che qui si riporta: "IL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE... MEDIANTE UN APPOSITO UFFICIO CENTRALIZZATO, AL FINE DI GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DELLA DIFESA D'UFFICIO, PREDISPONE GLI ELENCHI DEI DIFENSORI CHE A RICHIESTA DELL'A.G. O DELLA P.G. SONO INDICATI AI FINI DELLA NOMINA.
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE FISSA I CRITERI PER LA NOMINA SULLA BASE DI COMPETENZE SPECIFICHE, PROSSIMITA' ALLA SEDE DEL PROCEDIMENTO, REPERIBILITA'".
Se ne ricavano quindi i seguenti principi che devono ispirare i Consigli degli Ordini Forensi nella gestione della difesa d'ufficio:
     1) EFFETTIVITA' DELLA DIFESA D'UFFICIO
     2) COMPETENZA DEL DIFENSORE D'UFFICIO
     3) PROSSIMITA' ALLA SEDE
     4) REPERIBILITA'
All'atto pratico tali principi si concretizzano con la predisposizione da parte dei C.D.O. di appositi elenchi di difensori dufficio da cui gli stessi C.D.O. possano attingere ed indicare all'A.G. richiedente il nominativo di un difensore che sia competente, prossimo alla sede e reperibile.
Ma quando si deve ricorrere agli elenchi predisposti dal C.D.O.?
Il caso che più rileva ai fini del presente studio è quelllo previsto dall'art. 97 co. 4 c.p.p. in cui il difensore d'ufficio sia IRREPERIBILE, NON COMPARSO O ABBIA ABBANDONATO LA DIFESA.
Le prime due ipotesi sono di facile apprezzamento da parte dell'A.G: richiedente mentre per quanto riguarda l'ipotesi di abbandonata difesa occorre un'attenta valutazione: se l'abbandono è riconducibile ad una inattività temporanea si deve procedere alla sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p.; se viceversa l'abbandono assume carattere di definitività occorre procedere alla nomina ex art. 97 commi 1 e 2 c.p.p., sempre che ilcomportamento processuale del difensore d'ufficio non risponda ad una precisa strategia difensiva che non è sempre individuabile.
Ciò rende il ricorso alla nomina del difensore sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. la scelta meno complicata e più ricorrente da parte dell'A.G. in quanto la mette al riparo da eventuali illegittime revoche ex offficio che possono scontrarsi con il principio della immutabilità della difesa sopra citato.
Quindi, tornando al quesito sopra proposto, ossia le ipotesi di ricorso all'elenco dei difensori d'ufficio, la procedura, per il caso di sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p., si differenzia a seconda dell'Autoritàè procedente.
Nel caso di sostituzione necessaria durante l'attività del P.M. o della P.G. dette Autorità dovranno inoltrare la richiesta del nuovo nominativo all'ufficio centralizzato del C.D.O. previsto all'art. 97 comma 2 c.p.p.; solo in caso di urgenza, con provvedimento motivato, può essere nominato un difensore immediatamente reperibile.
Qualora invece la necessità di sostituzione si presenti nel corso di un giudizio, il giudice deve nominare ex art. 97 comma 4 c.p.p. un difensore immediatamente reperibile, con la condizione che detto difensore sia iscritto nell'elenco predisposto dal C.D.O. previsto dall'art. 97 comma 2 c.p.p. e che quindi sia un difensore d'ufficio.
Questa condizione rappresenta, ad avviso di chi scrive, la base giuridica che giustifica la necessità,sia sotto il profilo normativo che pratico, di un sistema di turnazione giornaliero per i difensori d'ufficio per le sostituzioni ex art. 97 comma 4 c,p.p. nel corso del giudizio.
Se, infatti, il difensore ex art. 97 comma 4 c.p.p. deve essere un difensore d'ufficio iscritto nell'apposito elenco e quell'elenco è formato dal C.D.O. secondo i criteri di competenza, reperibilità e prossimità alla sede per il fine di garantire l'effettività della difesa,  la predisposizione di un turno per le sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. nel corso dell'udienza garantisce, allo stesso tempo, tutti i summenzionati criteri.
E' di tutta evidenza, infatti, cha la sostituzione per un processo demandata ad un difensore prontamente reperibile in aula rischia di compromettere quell'effettività della difesa che può essere più efficacemente realizzata da un difensore d'ufficio, la cui competenza  è garantita dall'iscrizione nell'elenco predisposto dai C.D.O., che sa preventivamente, attraverso la turnazione giornaliera, che per quel determinato giorno e in quella determinata sede sarà chiamato a svolgere quello specifico ruolo di sostituto. 
Si potrebbe obiettare che la condizione di iscrizione nell'elenco per la nomina a sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. non sia essenziale, atteso che la giurisprudenza maggioriataria ha considerato l'eventuale violazione di tale precetto da parte del giudice non passibile di nullità processuale in quanto tale sanzione non è prevista espressamente dall stessa norma; ma è anche vero che si è in presenza di una norma di procedura che come tale deve essere osservata anche quando,m come recita l'art. 124 c.p.p. "...l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione disciplinare".
Del resto, l'importanza e la validità di un turno apposito dei difensori d'ufficio per le sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. in udienza è stata colta da diversi C.D.O. in Italia (vedi Torino, Tivoli, Potenza, Latina, Civitavecchia, Catania, ecc. ecc.) che hanno previsto nei riepsttivi regolamenti per le difese s'ufficio tale specifica turnazione; e ciò, pertanto, evidenzia come tale sistema rappresenti, per usare le parole usate dal C.D.O. di Roma nell'adunanza del 6/03/2003, uno "snodo cruciale del funzionamento dell'intera riforma della difesa d'ufficio".
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LE CONCRETE MODALITA' DEL TURNO GIORNALIEO PER LE SOSTITUZIONI EX ART. 97 COMMA 4 C.P.P.

ANALISI NORMATIVA E PRATICA
La predisposizione di sistemidi turni differenziati per la gestione delle nomine dei difensori d'ufficio è prerogativa lasciata ai singoli C.D.O. che possono sfruttare tale discrezionalità per meglio raggiungere i criteri richiesti dall'art. 97 comma 2 c.p.p. (competenza, effettività, reperibilità e prossimità alla sede del difensore d'ufficio).
A livello normativo l'obbligo di una turnazione differenziata è previsto solo nel cso di nomina del difensore d'ufficio per indagati e imputati detenuti (art. 29 disp. att. c.p.p.), ma ciò non esclude la possibilità per i C.D.O. di predisporre dei turni diffferenziati anche nelle altre ipotesi in cui l'art. 97 c.p.p..richiede l'intervento di un difensore d'ufficio nell'ottica di realzzare compiutamente quei criteri di designazione del difensore d'ufficio previsti dalla norma.
Il Consiglio dell'Ordine di Roma, ad esempio, ha istituito da tempo, per tutte le sedi giudiziarie di compteenza, uno specifico turno giornaliero differenziato dei difensori d'ufficio per le sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. nel corso del giudizio.
Sotto il profilo delle concrete modalità di svolgimento di tale turno, diversi sono i sistemi che nel corso edle tempo si sono adottati e che oggi sono ogggetto di nuovi studi di riforma in conseguenza delle diverse esigenze poste dagli operatori del settore.
Il presente lavoro, quindi, analizzerà i singoli sistemi che nel corso degli ultimi anni sono stati adottati nell'ambito del Tribunale Ordinario e della Corte di Appello di Roma per evidenziarne la loro maggiore o minore rispondenza a quei criteri di effettività, competenza, reperibilità e prossimità alla sede cui il C.D.O. deve attenersi per l'indicazione della nomina del difensroe d'ufficio alla A.G. che ne faccia richiesta.
Sul versante strettamente pratico, poi, si evidenzieranno gli aspetti positivi e negativi che detti sistemi possono presentare per il difensore d'ufficio e per il controllo disciplinare sullo stesso da parte del C.D.O.

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I SISTEMI DI ATTUAZIONE PRATICA DEL TURNO 97 IV COMMA PRESSO IL TRIBUNALE ORIDNARIO E LA CORTE DI APPELLO DI ROMA:
     
1. Turno giornaliero con chiamata e controllo mediante sottoscrizione di registro di presenza.
Con tale sistema il difensore d'ufficio è tenuto a svolgere il proprio turno di sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p., in una fascia oraria prestabilita, comunicando la propria presenza all'interno del palazzo di giustizia presso le sedi delle Associarzione Forensi (A.N.F. e Camera Penale) delegate dal C.D.O. al controllo mediante la tenuta di un apposito registro cartaceo di presenza, che il difensore d'ufficio è tenuto a sottoscrivere ad inizio e a fine turno.
Le stesse Associazioni, secondo le necessità delle singole aule di udienza, provvederanno alla chiamata del difensore di turno per la sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p..
Alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 97 comma 2 c.p.p., con tale sistema di svolgimento del turno il C.D.O. può garantire in maniera soddisfacente la reperibilità e la prossimità alla sede giudiziaria del difensore d'ufficio e ciò attraverso la sottoscrizione del registro di presenza cartaceo  che impone la presenza fisica del difensore all'interno della sede giudiziaria - nonché attraverso la comunicazione da parte del difensore del proprio recapito telefonico dove lo stesso può essere rintracciato in caso di necessità.
Sotto l'aspetto pratico, tale sistema consente al difensore d'ufficio chiamato a svolgere il turno, di relazionarsi con un soggetto appartenente alle Associazioni Forensi delegate al controllo e alla chiamata del difensore, al quale poter rappresentare concrete esigenze personali per lo svolgimento del turno.
Qualche deficenza può appalesarsi sotto il profilo dlecontrollo sull'effettivo svolgimento del turno da parte del difensore d'ufficio chiamato per la sostituzione in udienza; se infatti, il registro di presenza attesta che quel determinato difensore d'ufficio è presente all'interno della sede giudiziaria, non si ha il medesimo riscontro in merito all'effettiva presenza dello stesso nell'aula in cui è stato chiamato, se non attravaverso una nuova richiesta da parte del cancelliere della stessa aula in cui il difensore d'ufficio non si è recato.
Questa nuova chiamata da parte del cancelliere d'udienza, nella prassi, è molto spesso disattesa in quanto il magistrato, per necessità di celerità dell'udienza, nomina sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. il primo difensore immediatamente reperibile in aula.
2. Turno giornaliero con chiamata senza registro di presenza
Questo sistema, attualmente in uso presso il Tribunale di Roma, presenta delle similitudini con il sistema sopra descritto con l'unica essenziale differenza rappresentata dall'assenza di un controllo delle presenze del difensore d'ufficio di turno mediante un registro cartaceo da sottoscrivere.
Con questo sistema un soggetto esterno al Tribunale ha l'esclusivo compito di preavvisare a mezzo P.E.C. il difensore d'ufficio della data del proprio turno; di indicare il nominativo ed il numero di telefono dello stesso al cancelliere in udienza che faccia richiesta di una sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p.. Il cancelliere, ottenuto il numero di telefono del difensore di turno, dovrà poi tentare di contattarlo.
Sotto il profilo della risopndenza di tale sistema ai criteri normativi indicati dall'art. 97 comma 2 c.p.p., l'eccessiva macchinosità della modalità di reperimento del difensore di turno (soggetto esterno/cancelliere e subito dopo cancelliere/difensore d'ufficio) comporta una dilatazione dei tempi che inficia il principio di immediata reperibilità del difensore; dall'altro, in assenza di una sottoscrizione del registro cartaceo, non si ha riscontro dell'effettivo presenza del difensore di turno all'interno del palazzo di giustizia con ripercussioni su quel criterio di prossimità alla sede che deve guidare il C.D.O. nell'indicazione dl difensore d'ufficio da mettere a disposizione dell'A.G.
Sotto il profilo pratico tale sistema ha come aspetto positivo, se tale vuole essere considerato, quello di togliere al difensore d'ufficio l'incombente della sottoscrizione ad inizio e a fine turno del registro di presenza.
Inoltre, questa modalità di svolgimento del turno presenta aspetti pratici negativi per i magistrati e conseguentemente per i difensori d'ufficio di turno.
Infatti, i primi sono penalizzati sia dal fatto che debbono effettuare una doppia chiamata per ottenere la disponibilità del difensore con conseguente dilatazione dei tempi di udienza, sia dal fatto che alcune aule di giustizia del Tribunale di Roma possiedono linee telefoniche non abilitate a chiamate esterne o a numeri di telefonia mobile che comporta l'impossibilità di contattare il difensore di turno indicato per la sostituzione.
Tali disfunzioni determinano all'atto pratico la prassi ormai invalsa di superare il problema della reperibiltà del difensore di turno mediante la nomina di un difensore immediatamente reperibile con conseguente sostanziale inefficienza del turno stesso.
Allo stesso tempo, i difensori di ufficio dmeandati allo svolgimento delle sostituzioni 97 comma 4 c.p.p. rimangono inoperosi per l'intera durata del turno (dalle h. 9.00 alle h. 15,00).
L'inefficienza di tale sistema si ripercuote sul diritto di difesa dell'imputato, la cui cura viene lasciata all'interesse di un difensore "immediatamente reperibile in aula" non necessariamente iscritto alle liste e non al difensore di turno, che oltre a possedere specifiche competenze ed attitudini, sa di essere chiamato, per quella determinata giornata, a svolgere quel preciso compito di sostituzione.
Ulteriore aspetto negativo è quello legato al controllo sull'effettivo svolgimento del turno da parte del difensore il cui nominativo è stato indicato per la sostituzione 97 IV comma.
Se, infatti, il soggetto esterno esaurisce il suo compito indicando il nominativo al cancelliere in udienza - non esendo richiesto a tale soggetto il risconto sull'effettiva risposta alla chiamata del difensore indicato - tale verifica passa al cancelliere e quindi al magistrato che contatta il nominativo indicato, attribuendo così di fatto un potere di controllo sullo svolgimento del turno ex art. 97 comma 4 c.p.p. a soggetti non competenti.
Infatti, da regolamento consiliare, i controlli sull'effettivo svolgimento del turno ex art. 97 comma 4 c.p.p. è di esclusiva competenza del C.D.O. che adotta all'esito i provvedimenti previsti (automatica esclusione temporanea dalle liste).
3. Turno giornalero con ssegnazione d'aula nell'apposita lista e controllo con sottoscrizione del registro di presenza.
Con tale sistema il difensore d'ufficio chiamato a svolgere il turno ex art. 97 comma 4 c.p.p. vede preventivamente assegnarsi un specifica aula dove lo stesso dovrà essere presente per l'intero svolgimento dell'udienza.
L'effettiva presenza del difensore viene garantita mediante sottoscrizione, ad inizio e fine del turno, del registro cartaceo di presenza tenuto dalle associazioni forensi ed allo stesso tempo dalla preventiva consocenza da parte del cancelliere d'aula del nominativo del difensore di turno cui è stata assegnata detta aula.
Tale modalità di svolgimento del turno risponde pienamente ai principi di reperibilità e prossimità alla sede che il C.D.O. garantisce, per l'appunto, con l'attribuzione e la presenza fisica in aula del difensore durante tutto il tempo di svolgimento del turno di sostituzione; allo stesso tempo le concrete modalità di tale sistema danno modo di facile riscontro e conseguente controllo sull'effettivo svolgimento del turno da parte del difensore d'ufficio.
Sotto il profilo pratico tale modalità comporta indubbi vantaggi in favore del difensore d'ufficio che, in accordo con il magistrato di quell'aula, potrà svolgere in modo più efficace il proprio compito, avendo la possibilità di analizzare con tempi congrui i fascicoli processuali che necessitano di sostituzione, garantendo allo stesso tempo l'effettività della difesa dell'imputato.
Aspetti positivi si hanno anche riguardo alla gestione dell'udienza che non vedrà tempi morti legati al reperimento del difensore designato per la sostituzione.

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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L'Associazione Difensori di Ufficio sostiene l'importanza del ruolo del difensore d'ufficio in tutte le forme in cui la sua attività si esplica e in tale ottica ritiene fondamentale il contributo che lo stesso può dare nell'attuazione dei principi normativi dell'art. 97 c.p.p.
Ed è proprio in attuazione di tali principi che si ritiene che la predisposizione e il mantenimento di un turno per i difensori di ufficio dedicato alle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. uno "snodo cruciale" (per usate la tessa espressione usata dal Consiglio dell'Ordine di Roma) per la piena realizzazione dello spirito della riforma delledifese d'ufficio.
Circa i sistemi di attuazione pratica di tale specifico turno, si ècercato di dare luce a tutti gli aspetti positivi e negativi che i signoli metodi adottati e in vigore nel Tribunale di Roma hanno, sia nell'ottica del Consiglio dell'Ordine, che del difensore d'ufficio, che dell'Autorità Giudizioaria.
Dalla comparazione di detti aspetti, la posiszione dell'Associazione predilige un sistema di turnazione delle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p.. che garantisca l'efettività dello svolgimento del turno ed un adeguato controllo sull'effettivo svolgimento dello stesso da parte del difensore.
Tali scopi si raggiungono facendo sì che il difensore di turno abbia la certezza di poter svolgere il proprio compito avendo congruo tempo per preparare la propria difesa in relazione alla tipologia di sostituzione che è chiamato a svolgere e che il C.D.O., organo di controllo, predisponga sistemi di verifica che diano risocntro sulla effettiva presenza e svolgimento dle turno da parte del difensre d'ufficio.
Ed è per tali ragioni che si ritiene il sistema del c.d. "difensore d'aula" quello che, per le sue stesse modalità pratiche di attuazione, possa garantire detti scopi.
Non solo.
Tale sistema garantirebbe la copertura dei turni nonché l'effettivo controllo sullo svolgimento degli stessi da parte dei difensori designati anche per le sedi diverse dal Tribunale Ordinario, quali ad es. la Sezione distaccata di Ostia, il Tribunale per i Minorenni e le Sezioni Penali del Giudice di Pace.
Quindi, l'applicazione di un'eventuale diverso ssistema di svolgimento del turno o, addirittura, una sua abolizione, comprometterebbe da un lato il funzionamento e l'organizzazione di queste ultime sedi giudiziarie, dall'altro il diritto di difesa dell'imputato - anche minorenne.
Allo stesso tempo l'Associazione è ben conscia delle obiezioni che vengono mosse contro il sistema del difensore d'ufficio in aula - ritenuto poco dignitoso perché "segregato" all'interno di un'aula a completa disposizione del magistrato; pur tuttavia, si ritiene che tali obiezioni possano essere facilmente risolte con un apposito protocollo di intesa con gli stessi magistrati  che miri a regolare il rapporto fra magistrato e  difensore d'aula durante lo svolgimento del turno.
Inoltre, tale sistema garantirebbe la copertura dei turni nonché l'effettivo controllo sullo svolgimento degli stessi da parte dei difensorei designati, anche per le sedi diverse dal Tribunale Ordinario, come ad es. la sezione distaccata di Ostia, il Tribunale per i Minorenni e le Sezioni Penali del Giudice di Pace.



Il Presidente
Avv. Andrea Florita